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Fatture 2023 non dichiarate nel reddito d'impresa: l'Agenzia delle Entrate invia le lettere via PEC
Con il provvedimento n. 271072 del 5 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate confronta fatture elettroniche e corrispettivi 2023 con il reddito d'impresa dichiarato in Redditi 2024. Ecco chi riceve la lettera, cosa contiene, perché non si risponde alla PEC e come regolarizzare.

L'Agenzia delle Entrate ha avviato un nuovo giro di lettere di compliance per le imprese: con il provvedimento del Direttore del 5 ottobre 2026 (prot. n. 271072/2026) confronta le fatture elettroniche emesse e i corrispettivi telematici del 2023 con il reddito d'impresa indicato nella dichiarazione Redditi 2024 (quadri RF, RG o LM). Chi non ha fatto concorrere, in tutto o in parte, quelle operazioni al reddito dichiarato riceve una comunicazione via PEC, con la possibilità di fornire chiarimenti o di regolarizzare con sanzioni ridotte. Lo prevede il testo del provvedimento pubblicato dall'Agenzia.
Non è un accertamento e non è una cartella. È una comunicazione per promuovere l'adempimento spontaneo: l'Agenzia segnala una presunta anomalia tra i dati che ha già (fatture passate dal Sistema di Interscambio e corrispettivi trasmessi) e quello che l'impresa ha dichiarato, e invita a verificarla.
Chi riceve la lettera
Il provvedimento riguarda i soggetti passivi IVA che nel periodo d'imposta 2023 hanno:
- emesso fatture elettroniche, e/o
- memorizzato e trasmesso telematicamente i corrispettivi giornalieri,
senza far concorrere, in tutto o in parte, quelle operazioni al reddito d'impresa indicato nei quadri RF (contabilità ordinaria), RG (contabilità semplificata) o LM (regime forfettario e di vantaggio) del modello Redditi 2024.
In pratica: se il totale di fatture e corrispettivi 2023 che risulta all'Agenzia non torna con i ricavi dichiarati, la posizione può finire nella lista.
Come arriva e cosa contiene
Secondo il provvedimento:
- la comunicazione arriva tramite PEC al domicilio digitale dell'impresa;
- è consultabile anche nell'area riservata del sito dell'Agenzia, nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale e del portale "Fatture e Corrispettivi".
Dentro la lettera ci sono:
- codice fiscale e denominazione (o cognome e nome) del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione dei redditi relativa al 2023;
- le modalità per chiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze che l'Agenzia non conosce;
- le modalità per regolarizzare errori od omissioni con sanzioni ridotte.
Un dettaglio importante: alla PEC da cui arriva la comunicazione non si può rispondere, perché non è abilitata a ricevere messaggi. Chiarimenti e documenti vanno inviati con le modalità indicate nella lettera, anche tramite l'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione (ad esempio il commercialista).
I dati sono messi a disposizione anche della Guardia di Finanza, come prevede il punto 4 del provvedimento.
Perché i numeri possono non tornare
Una differenza tra fatturato e ricavi dichiarati non significa per forza evasione. Tra le cause possibili ci sono:
- fatture di fine 2023 di competenza di un altro anno;
- note di credito non abbinate correttamente alla fattura originaria;
- operazioni non imponibili o escluse trattate in modo diverso tra contabilità e dichiarazione;
- errori di trascrizione nei quadri RF, RG o LM;
- corrispettivi trasmessi due volte o con importi sbagliati.
Se la differenza ha una spiegazione, la strada è segnalarla all'Agenzia con la documentazione. Se invece c'è un errore reale, si può correggere.
Come si regolarizza
Il provvedimento rinvia al ravvedimento operoso (articolo 13 del d.lgs. 472/1997), con sanzioni ridotte in base al tempo trascorso dalla violazione. In genere si presenta una dichiarazione integrativa e si versano imposta, interessi e sanzione ridotta: per un'idea dei calcoli puoi leggere la nostra guida al ravvedimento operoso.
Nelle motivazioni il provvedimento ricorda che si può ricorrere al ravvedimento anche se sono già iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Non è più possibile, invece, dopo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o dopo le comunicazioni di irregolarità e gli esiti dei controlli automatizzati e formali (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972). Le regole generali sono spiegate nella scheda dell'Agenzia sul ravvedimento operoso.
Cosa fare adesso
- Controlla la PEC aziendale e il Cassetto fiscale. Entra nell'area riservata e apri la sezione "L'Agenzia scrive", anche se non hai visto arrivare nulla: la PEC può finire in una casella che nessuno legge.
- Non rispondere alla PEC dell'Agenzia. Usa solo i canali indicati nella comunicazione.
- Estrai le fatture emesse e i corrispettivi 2023 dal portale Fatture e Corrispettivi e confrontali con i ricavi dei quadri RF, RG o LM della dichiarazione Redditi 2024.
- Individua la differenza voce per voce: note di credito, competenza, operazioni escluse, doppi invii.
- Coinvolgi subito il commercialista. Se la differenza è giustificata, prepara la documentazione da inviare; se è un errore, valuta con lui ravvedimento e dichiarazione integrativa.
- Sistema il processo, non solo il 2023. Se fatture, note di credito e incassi vivono in file e programmi diversi, lo stesso disallineamento può ripetersi negli anni successivi. Un controllo periodico tra fatturato SDI e contabilità costa poco ed evita la prossima lettera.
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Fonti
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento del Direttore del 5 ottobre 2026, prot. n. 271072/2026 agenziaentrate.gov.it
- Agenzia delle Entrate, Provvedimenti del Direttore agenziaentrate.gov.it
- Agenzia delle Entrate, Ravvedimento: chi può utilizzarlo e quando agenziaentrate.gov.it


