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Fatture 2023 non dichiarate nel reddito d'impresa: l'Agenzia delle Entrate invia le lettere via PEC

Con il provvedimento n. 271072 del 5 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate confronta fatture elettroniche e corrispettivi 2023 con il reddito d'impresa dichiarato in Redditi 2024. Ecco chi riceve la lettera, cosa contiene, perché non si risponde alla PEC e come regolarizzare.

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Scrivania di un'azienda di sera con pile di fatture, una calcolatrice e un portatile con un foglio di calcolo, sopra il quale compare l'icona di una email
Immagine originale Singularity Labs

L'Agenzia delle Entrate ha avviato un nuovo giro di lettere di compliance per le imprese: con il provvedimento del Direttore del 5 ottobre 2026 (prot. n. 271072/2026) confronta le fatture elettroniche emesse e i corrispettivi telematici del 2023 con il reddito d'impresa indicato nella dichiarazione Redditi 2024 (quadri RF, RG o LM). Chi non ha fatto concorrere, in tutto o in parte, quelle operazioni al reddito dichiarato riceve una comunicazione via PEC, con la possibilità di fornire chiarimenti o di regolarizzare con sanzioni ridotte. Lo prevede il testo del provvedimento pubblicato dall'Agenzia.

Non è un accertamento e non è una cartella. È una comunicazione per promuovere l'adempimento spontaneo: l'Agenzia segnala una presunta anomalia tra i dati che ha già (fatture passate dal Sistema di Interscambio e corrispettivi trasmessi) e quello che l'impresa ha dichiarato, e invita a verificarla.

Chi riceve la lettera

Il provvedimento riguarda i soggetti passivi IVA che nel periodo d'imposta 2023 hanno:

  • emesso fatture elettroniche, e/o
  • memorizzato e trasmesso telematicamente i corrispettivi giornalieri,

senza far concorrere, in tutto o in parte, quelle operazioni al reddito d'impresa indicato nei quadri RF (contabilità ordinaria), RG (contabilità semplificata) o LM (regime forfettario e di vantaggio) del modello Redditi 2024.

In pratica: se il totale di fatture e corrispettivi 2023 che risulta all'Agenzia non torna con i ricavi dichiarati, la posizione può finire nella lista.

Come arriva e cosa contiene

Secondo il provvedimento:

  • la comunicazione arriva tramite PEC al domicilio digitale dell'impresa;
  • è consultabile anche nell'area riservata del sito dell'Agenzia, nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale e del portale "Fatture e Corrispettivi".

Dentro la lettera ci sono:

  • codice fiscale e denominazione (o cognome e nome) del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione dei redditi relativa al 2023;
  • le modalità per chiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze che l'Agenzia non conosce;
  • le modalità per regolarizzare errori od omissioni con sanzioni ridotte.

Un dettaglio importante: alla PEC da cui arriva la comunicazione non si può rispondere, perché non è abilitata a ricevere messaggi. Chiarimenti e documenti vanno inviati con le modalità indicate nella lettera, anche tramite l'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione (ad esempio il commercialista).

I dati sono messi a disposizione anche della Guardia di Finanza, come prevede il punto 4 del provvedimento.

Perché i numeri possono non tornare

Una differenza tra fatturato e ricavi dichiarati non significa per forza evasione. Tra le cause possibili ci sono:

  • fatture di fine 2023 di competenza di un altro anno;
  • note di credito non abbinate correttamente alla fattura originaria;
  • operazioni non imponibili o escluse trattate in modo diverso tra contabilità e dichiarazione;
  • errori di trascrizione nei quadri RF, RG o LM;
  • corrispettivi trasmessi due volte o con importi sbagliati.

Se la differenza ha una spiegazione, la strada è segnalarla all'Agenzia con la documentazione. Se invece c'è un errore reale, si può correggere.

Come si regolarizza

Il provvedimento rinvia al ravvedimento operoso (articolo 13 del d.lgs. 472/1997), con sanzioni ridotte in base al tempo trascorso dalla violazione. In genere si presenta una dichiarazione integrativa e si versano imposta, interessi e sanzione ridotta: per un'idea dei calcoli puoi leggere la nostra guida al ravvedimento operoso.

Nelle motivazioni il provvedimento ricorda che si può ricorrere al ravvedimento anche se sono già iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Non è più possibile, invece, dopo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o dopo le comunicazioni di irregolarità e gli esiti dei controlli automatizzati e formali (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972). Le regole generali sono spiegate nella scheda dell'Agenzia sul ravvedimento operoso.

Cosa fare adesso

  1. Controlla la PEC aziendale e il Cassetto fiscale. Entra nell'area riservata e apri la sezione "L'Agenzia scrive", anche se non hai visto arrivare nulla: la PEC può finire in una casella che nessuno legge.
  2. Non rispondere alla PEC dell'Agenzia. Usa solo i canali indicati nella comunicazione.
  3. Estrai le fatture emesse e i corrispettivi 2023 dal portale Fatture e Corrispettivi e confrontali con i ricavi dei quadri RF, RG o LM della dichiarazione Redditi 2024.
  4. Individua la differenza voce per voce: note di credito, competenza, operazioni escluse, doppi invii.
  5. Coinvolgi subito il commercialista. Se la differenza è giustificata, prepara la documentazione da inviare; se è un errore, valuta con lui ravvedimento e dichiarazione integrativa.
  6. Sistema il processo, non solo il 2023. Se fatture, note di credito e incassi vivono in file e programmi diversi, lo stesso disallineamento può ripetersi negli anni successivi. Un controllo periodico tra fatturato SDI e contabilità costa poco ed evita la prossima lettera.

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Fonti

  1. Agenzia delle Entrate, Provvedimento del Direttore del 5 ottobre 2026, prot. n. 271072/2026 agenziaentrate.gov.it
  2. Agenzia delle Entrate, Provvedimenti del Direttore agenziaentrate.gov.it
  3. Agenzia delle Entrate, Ravvedimento: chi può utilizzarlo e quando agenziaentrate.gov.it