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Decreto ingiuntivo per fatture non pagate: quanto costa, quanto ci vuole e perché arrivi tardi
Hai fatture scadute da mesi e un cliente che non risponde? Il decreto ingiuntivo è lo strumento più rapido per farti pagare, ma funziona solo se sai cosa ti devono e da quando. Costi veri, tempi ed esempio di calcolo.

Facciamo una prova. Senza aprire Excel, senza chiamare la commercialista: quante fatture ti devono da più di 60 giorni, e per quanti euro in tutto?
Se non sai rispondere in dieci secondi, il problema non è il cliente che non paga. Il problema è che stai lasciando soldi sul tavolo senza saperlo. E quando finalmente te ne accorgi, il decreto ingiuntivo arriva tardi: il cliente nel frattempo ha pagato gli altri fornitori, magari ha già chiuso o ha i conti vuoti.
Attenzione: questa è una guida pratica, non una consulenza legale. Il ricorso per decreto ingiuntivo lo deposita un avvocato: qui trovi quello che ti serve per arrivarci preparato e prendere decisioni con i numeri in mano.
Cos'è il decreto ingiuntivo e quando conviene
Il decreto ingiuntivo è un ordine di pagamento emesso dal giudice senza una causa vera e propria: il tuo avvocato deposita un ricorso con le prove del credito, il giudice lo esamina e, se i documenti sono in regola, ordina al debitore di pagare. Il debitore non viene sentito prima: potrà difendersi dopo, con l'opposizione.
Conviene quando:
- il credito è una somma di denaro precisa (la tua fattura);
- hai una prova scritta del credito;
- il cliente non contesta la merce o il lavoro, semplicemente non paga;
- hai già provato con solleciti e diffida, senza risultato.
Se il cliente contesta seriamente la fornitura, aspettati un'opposizione: il decreto diventa una causa ordinaria. Valutalo con l'avvocato prima di partire.
Cosa serve: la prova scritta
L'art. 634 del codice di procedura civile è la norma che ti interessa di più. Per i crediti di un imprenditore commerciale per forniture di merci o servizi, sono prova scritta valida:
- gli estratti autentici delle scritture contabili (art. 2214 e seguenti del codice civile e quelle previste dalle leggi fiscali), purché tenute regolarmente, anche con strumenti informatici;
- le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate: questa possibilità è stata aggiunta dal D.Lgs. 164/2024.
Oltre alle fatture, prepara tutto quello che rende il credito difficile da contestare:
- contratto, ordine o preventivo firmato;
- DDT firmati per ricevuta o verbali di consegna e di fine lavori;
- email e PEC in cui il cliente riconosce il debito o promette di pagare;
- i tuoi solleciti e l'eventuale diffida.
Se hai un documento firmato dal debitore che prova il credito, il giudice può concedere la provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.): puoi procedere subito, senza aspettare i 40 giorni. La provvisoria esecuzione è prevista anche per cambiali, assegni e atti notarili, o se c'è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.
Chi è competente: giudice di pace o tribunale
| Valore del credito | Chi decide |
|---|---|
| Fino a 10.000 € | Giudice di pace (art. 7 c.p.c.) |
| Oltre 10.000 € | Tribunale |
L'aumento della soglia del giudice di pace a 30.000 € previsto dalla riforma è stato di nuovo rinviato: il decreto legge Giustizia di giugno 2026 lo ha spostato al 31 ottobre 2027. Oggi vale ancora il limite di 10.000 €. Quale ufficio (di quale città) lo decide il tuo avvocato in base alla competenza territoriale.
Quanto costa davvero
Le spese vive sono due: il contributo unificato e le anticipazioni forfettarie. Per il decreto ingiuntivo il contributo unificato è ridotto alla metà (art. 13, comma 3, D.P.R. 115/2002), perché è un procedimento speciale del libro IV del codice.
| Valore della causa | Contributo ordinario | Decreto ingiuntivo (metà) |
|---|---|---|
| Fino a 1.100 € | 43 € | 21,50 € |
| 1.100,01 - 5.200 € | 98 € | 49 € |
| 5.200,01 - 26.000 € | 237 € | 118,50 € |
| 26.000,01 - 52.000 € | 518 € | 259 € |
| 52.000,01 - 260.000 € | 759 € | 379,50 € |
| 260.000,01 - 520.000 € | 1.214 € | 607 € |
| Oltre 520.000 € | 1.686 € | 843 € |
A questo si aggiungono 27 € di anticipazioni forfettarie (art. 30 D.P.R. 115/2002), dovuti da chi deposita il ricorso. Poi ci sono il compenso dell'avvocato e le spese di notifica. Nel decreto il giudice liquida spese e compensi e ne ordina il pagamento al debitore (art. 641 c.p.c.): se il cliente paga o se riesci a pignorare, li recuperi.
I tempi: dal ricorso al pignoramento
- Deposito del ricorso: il giudice decide entro 30 giorni (art. 641), ma nella pratica dipende dal carico dell'ufficio.
- Notifica: va fatta entro 60 giorni dall'emissione, altrimenti il decreto perde efficacia (art. 644).
- Opposizione: il debitore ha 40 giorni dalla notifica per opporsi (art. 641). Il giudice può ridurli fino a 10 o allungarli fino a 60.
- Esecutività: se non c'è opposizione, il giudice dichiara il decreto esecutivo (art. 647).
- Precetto: l'intimazione a pagare entro almeno 10 giorni (art. 480). Se entro 90 giorni dalla notifica del precetto non inizi l'esecuzione, perde efficacia (art. 481).
- Pignoramento: di conti correnti, crediti verso terzi, beni mobili o immobili.
Tradotto: anche se tutto fila liscio, passano mesi. Ogni settimana persa prima del ricorso è una settimana in cui il debitore può svuotare il conto.
Gli interessi di mora che puoi chiedere
Nel ricorso non chiedi solo la fattura. Se il cliente è un'impresa o una Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 231/2002 ti riconosce:
- interessi di mora dal giorno dopo la scadenza, senza bisogno di diffida. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso è il 10,40% annuo (tasso di riferimento BCE del 2,40% più 8 punti, comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026);
- 40 € di risarcimento forfettario per ogni fattura pagata in ritardo (art. 6).
Trovi formula ed esempi nella nostra guida al calcolo degli interessi di mora, e puoi fare il conto in pochi secondi con il calcolatore degli interessi di mora.
Esempio: una fattura da 8.000 euro
Fattura da 8.000 € IVA compresa, scaduta il 31 luglio 2026, calcolo al 5 ottobre 2026 (66 giorni di ritardo, tutti nel secondo semestre 2026).
| Voce | Importo |
|---|---|
| Interessi di mora: 8.000 × 10,40% × 66 ÷ 365 | 150,44 € |
| Risarcimento forfettario (art. 6 D.Lgs. 231/2002) | 40,00 € |
| Totale che ti spetta oltre la fattura | 190,44 € |
| Contributo unificato (scaglione 5.200-26.000 €, ridotto alla metà) | 118,50 € |
| Anticipazioni forfettarie | 27,00 € |
| Spese vive iniziali del decreto | 145,50 € |
Il credito resta sotto i 10.000 €: competente è il giudice di pace. E nota una cosa: già oggi interessi e risarcimento superano le spese vive per avviare il decreto. Ogni 30 giorni in più di ritardo, con questo tasso, valgono circa 68 € di interessi su questa fattura. Ma nessuno te li pagherà se non li chiedi.
Dieci fatture pagate in ritardo valgono 400 € solo di risarcimenti forfettari, che quasi nessuno chiede.
Il vero problema: non sai quali fatture sono scadute
Il decreto è uno strumento rapido. Quello che lo rende lento è quasi sempre prima: fatture sparse tra il programma di fatturazione, l'estratto conto e un Excel aggiornato quando capita. Nessuno ti avvisa quando un cliente supera i 60 giorni, e i DDT firmati sono in un faldone in magazzino.
Uno scadenzario dei crediti fatto bene ti dice ogni mattina chi ti deve cosa, da quanti giorni, con quali documenti collegati e quali solleciti hai già mandato. Così il ricorso all'avvocato parte dopo settimane, non dopo un anno.
Cosa fare domani mattina
- Estrai lo scadenzario dei crediti: tutte le fatture aperte, con data di scadenza, giorni di ritardo e importo. Ordinale dalla più vecchia.
- Separa quelle oltre i 60 giorni e quelle sopra i 5.000 €: sono le prime da trattare.
- Manda un sollecito scritto (PEC) e, se non basta, una diffida con il calcolo di interessi e 40 € per fattura. Fai i conti con il calcolatore.
- Raccogli i documenti per ogni credito: fattura elettronica SdI, ordine o contratto, DDT firmati, email in cui il cliente riconosce il debito.
- Parla con l'avvocato portando un fascicolo completo per cliente: risparmi tempo, e il ricorso può partire subito.
- Decidi una regola: ogni fattura oltre una certa soglia di giorni passa in automatico al sollecito, poi alla diffida, poi all'avvocato. Senza eccezioni "perché è un buon cliente".
Fonti
- Codice di procedura civile, artt. 633-647 (procedimento d'ingiunzione), testo vigente ilcaso.it
- Codice di procedura civile, art. 7 (competenza del giudice di pace), testo vigente ilcaso.it
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (importi del contributo unificato) e art. 30 (anticipazioni forfettarie) portalenormativo.it
- Tribunale di Matera (Ministero della Giustizia), tabella del contributo unificato e riduzioni del 50% tribunale-matera.giustizia.it
- Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026, saggio degli interessi per i ritardi nelle transazioni commerciali gazzettaufficiale.it
- D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) normattiva.it
- NT+ Diritto (Il Sole 24 Ore), 16 giugno 2026: nuove competenze del giudice di pace rinviate al 31 ottobre 2027 ntplusdiritto.ilsole24ore.com


