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Decreto ingiuntivo per fatture non pagate: quanto costa, quanto ci vuole e perché arrivi tardi

Hai fatture scadute da mesi e un cliente che non risponde? Il decreto ingiuntivo è lo strumento più rapido per farti pagare, ma funziona solo se sai cosa ti devono e da quando. Costi veri, tempi ed esempio di calcolo.

Di Andrea Mario Romano · Pubblicato il · Lettura: 7 min

Martelletto da giudice in legno scuro con fascia dorata appoggiato sulla base, accanto a raccoglitori neri su una scrivania
Foto di Sora Shimazaki su Pexels

Facciamo una prova. Senza aprire Excel, senza chiamare la commercialista: quante fatture ti devono da più di 60 giorni, e per quanti euro in tutto?

Se non sai rispondere in dieci secondi, il problema non è il cliente che non paga. Il problema è che stai lasciando soldi sul tavolo senza saperlo. E quando finalmente te ne accorgi, il decreto ingiuntivo arriva tardi: il cliente nel frattempo ha pagato gli altri fornitori, magari ha già chiuso o ha i conti vuoti.

Attenzione: questa è una guida pratica, non una consulenza legale. Il ricorso per decreto ingiuntivo lo deposita un avvocato: qui trovi quello che ti serve per arrivarci preparato e prendere decisioni con i numeri in mano.

Cos'è il decreto ingiuntivo e quando conviene

Il decreto ingiuntivo è un ordine di pagamento emesso dal giudice senza una causa vera e propria: il tuo avvocato deposita un ricorso con le prove del credito, il giudice lo esamina e, se i documenti sono in regola, ordina al debitore di pagare. Il debitore non viene sentito prima: potrà difendersi dopo, con l'opposizione.

Conviene quando:

  • il credito è una somma di denaro precisa (la tua fattura);
  • hai una prova scritta del credito;
  • il cliente non contesta la merce o il lavoro, semplicemente non paga;
  • hai già provato con solleciti e diffida, senza risultato.

Se il cliente contesta seriamente la fornitura, aspettati un'opposizione: il decreto diventa una causa ordinaria. Valutalo con l'avvocato prima di partire.

Cosa serve: la prova scritta

L'art. 634 del codice di procedura civile è la norma che ti interessa di più. Per i crediti di un imprenditore commerciale per forniture di merci o servizi, sono prova scritta valida:

  • gli estratti autentici delle scritture contabili (art. 2214 e seguenti del codice civile e quelle previste dalle leggi fiscali), purché tenute regolarmente, anche con strumenti informatici;
  • le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate: questa possibilità è stata aggiunta dal D.Lgs. 164/2024.

Oltre alle fatture, prepara tutto quello che rende il credito difficile da contestare:

  • contratto, ordine o preventivo firmato;
  • DDT firmati per ricevuta o verbali di consegna e di fine lavori;
  • email e PEC in cui il cliente riconosce il debito o promette di pagare;
  • i tuoi solleciti e l'eventuale diffida.

Se hai un documento firmato dal debitore che prova il credito, il giudice può concedere la provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.): puoi procedere subito, senza aspettare i 40 giorni. La provvisoria esecuzione è prevista anche per cambiali, assegni e atti notarili, o se c'è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.

Chi è competente: giudice di pace o tribunale

Valore del creditoChi decide
Fino a 10.000 €Giudice di pace (art. 7 c.p.c.)
Oltre 10.000 €Tribunale

L'aumento della soglia del giudice di pace a 30.000 € previsto dalla riforma è stato di nuovo rinviato: il decreto legge Giustizia di giugno 2026 lo ha spostato al 31 ottobre 2027. Oggi vale ancora il limite di 10.000 €. Quale ufficio (di quale città) lo decide il tuo avvocato in base alla competenza territoriale.

Quanto costa davvero

Le spese vive sono due: il contributo unificato e le anticipazioni forfettarie. Per il decreto ingiuntivo il contributo unificato è ridotto alla metà (art. 13, comma 3, D.P.R. 115/2002), perché è un procedimento speciale del libro IV del codice.

Valore della causaContributo ordinarioDecreto ingiuntivo (metà)
Fino a 1.100 €43 €21,50 €
1.100,01 - 5.200 €98 €49 €
5.200,01 - 26.000 €237 €118,50 €
26.000,01 - 52.000 €518 €259 €
52.000,01 - 260.000 €759 €379,50 €
260.000,01 - 520.000 €1.214 €607 €
Oltre 520.000 €1.686 €843 €

A questo si aggiungono 27 € di anticipazioni forfettarie (art. 30 D.P.R. 115/2002), dovuti da chi deposita il ricorso. Poi ci sono il compenso dell'avvocato e le spese di notifica. Nel decreto il giudice liquida spese e compensi e ne ordina il pagamento al debitore (art. 641 c.p.c.): se il cliente paga o se riesci a pignorare, li recuperi.

I tempi: dal ricorso al pignoramento

  1. Deposito del ricorso: il giudice decide entro 30 giorni (art. 641), ma nella pratica dipende dal carico dell'ufficio.
  2. Notifica: va fatta entro 60 giorni dall'emissione, altrimenti il decreto perde efficacia (art. 644).
  3. Opposizione: il debitore ha 40 giorni dalla notifica per opporsi (art. 641). Il giudice può ridurli fino a 10 o allungarli fino a 60.
  4. Esecutività: se non c'è opposizione, il giudice dichiara il decreto esecutivo (art. 647).
  5. Precetto: l'intimazione a pagare entro almeno 10 giorni (art. 480). Se entro 90 giorni dalla notifica del precetto non inizi l'esecuzione, perde efficacia (art. 481).
  6. Pignoramento: di conti correnti, crediti verso terzi, beni mobili o immobili.

Tradotto: anche se tutto fila liscio, passano mesi. Ogni settimana persa prima del ricorso è una settimana in cui il debitore può svuotare il conto.

Gli interessi di mora che puoi chiedere

Nel ricorso non chiedi solo la fattura. Se il cliente è un'impresa o una Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 231/2002 ti riconosce:

  • interessi di mora dal giorno dopo la scadenza, senza bisogno di diffida. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso è il 10,40% annuo (tasso di riferimento BCE del 2,40% più 8 punti, comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026);
  • 40 € di risarcimento forfettario per ogni fattura pagata in ritardo (art. 6).

Trovi formula ed esempi nella nostra guida al calcolo degli interessi di mora, e puoi fare il conto in pochi secondi con il calcolatore degli interessi di mora.

Esempio: una fattura da 8.000 euro

Fattura da 8.000 € IVA compresa, scaduta il 31 luglio 2026, calcolo al 5 ottobre 2026 (66 giorni di ritardo, tutti nel secondo semestre 2026).

VoceImporto
Interessi di mora: 8.000 × 10,40% × 66 ÷ 365150,44 €
Risarcimento forfettario (art. 6 D.Lgs. 231/2002)40,00 €
Totale che ti spetta oltre la fattura190,44 €
Contributo unificato (scaglione 5.200-26.000 €, ridotto alla metà)118,50 €
Anticipazioni forfettarie27,00 €
Spese vive iniziali del decreto145,50 €

Il credito resta sotto i 10.000 €: competente è il giudice di pace. E nota una cosa: già oggi interessi e risarcimento superano le spese vive per avviare il decreto. Ogni 30 giorni in più di ritardo, con questo tasso, valgono circa 68 € di interessi su questa fattura. Ma nessuno te li pagherà se non li chiedi.

Dieci fatture pagate in ritardo valgono 400 € solo di risarcimenti forfettari, che quasi nessuno chiede.

Il vero problema: non sai quali fatture sono scadute

Il decreto è uno strumento rapido. Quello che lo rende lento è quasi sempre prima: fatture sparse tra il programma di fatturazione, l'estratto conto e un Excel aggiornato quando capita. Nessuno ti avvisa quando un cliente supera i 60 giorni, e i DDT firmati sono in un faldone in magazzino.

Uno scadenzario dei crediti fatto bene ti dice ogni mattina chi ti deve cosa, da quanti giorni, con quali documenti collegati e quali solleciti hai già mandato. Così il ricorso all'avvocato parte dopo settimane, non dopo un anno.

Cosa fare domani mattina

  1. Estrai lo scadenzario dei crediti: tutte le fatture aperte, con data di scadenza, giorni di ritardo e importo. Ordinale dalla più vecchia.
  2. Separa quelle oltre i 60 giorni e quelle sopra i 5.000 €: sono le prime da trattare.
  3. Manda un sollecito scritto (PEC) e, se non basta, una diffida con il calcolo di interessi e 40 € per fattura. Fai i conti con il calcolatore.
  4. Raccogli i documenti per ogni credito: fattura elettronica SdI, ordine o contratto, DDT firmati, email in cui il cliente riconosce il debito.
  5. Parla con l'avvocato portando un fascicolo completo per cliente: risparmi tempo, e il ricorso può partire subito.
  6. Decidi una regola: ogni fattura oltre una certa soglia di giorni passa in automatico al sollecito, poi alla diffida, poi all'avvocato. Senza eccezioni "perché è un buon cliente".

Fonti

  1. Codice di procedura civile, artt. 633-647 (procedimento d'ingiunzione), testo vigente ilcaso.it
  2. Codice di procedura civile, art. 7 (competenza del giudice di pace), testo vigente ilcaso.it
  3. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (importi del contributo unificato) e art. 30 (anticipazioni forfettarie) portalenormativo.it
  4. Tribunale di Matera (Ministero della Giustizia), tabella del contributo unificato e riduzioni del 50% tribunale-matera.giustizia.it
  5. Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026, saggio degli interessi per i ritardi nelle transazioni commerciali gazzettaufficiale.it
  6. D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) normattiva.it
  7. NT+ Diritto (Il Sole 24 Ore), 16 giugno 2026: nuove competenze del giudice di pace rinviate al 31 ottobre 2027 ntplusdiritto.ilsole24ore.com