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Pacchi extra-UE fino a 150 euro: il contributo italiano di 2 euro slitta al 1° gennaio 2027
Il contributo di 2 euro sulle spedizioni da Paesi extra-UE di valore dichiarato fino a 150 euro non partirà il 1° dicembre: il decreto-legge 193/2026 lo sposta al 1° gennaio 2027. Riguarda anche gli acquisti B2B delle imprese da fornitori esteri.

Il contributo italiano di 2 euro su ogni spedizione in arrivo da Paesi non UE con valore dichiarato non superiore a 150 euro non partirà il 1° dicembre 2026, come previsto fino a pochi giorni fa: l'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 e in vigore dal 24 ottobre, sposta la data al 1° gennaio 2027. Attenzione però a non confonderlo con la nuova tassa europea da 2 euro per articolo che parte domani, 1° novembre, sulle vendite a distanza: sono due misure diverse.
Non riguarda solo chi compra online per sé. Secondo l'Agenzia delle Dogane, il contributo si applica anche alle spedizioni destinate a operatori commerciali, cioè agli acquisti delle imprese da fornitori esteri o su piattaforme B2B. Per una PMI che si fa arrivare spesso piccoli pacchi di ricambi, campioni o componenti da fuori UE, conviene sapere fin d'ora come funziona.
Cosa prevede il contributo
Il contributo è stato istituito dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi da 126 a 128) per coprire le spese amministrative legate agli adempimenti doganali sulle spedizioni di modico valore. Le regole, come spiegate nella circolare ADM n. 37/2025 e nella circolare n. 4/2026, sono queste:
- si applica alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- solo se il valore dichiarato non supera i 150 euro;
- l'importo è di 2 euro per ciascuna spedizione;
- è riscosso dagli uffici delle dogane all'importazione definitiva, cioè all'immissione in libera pratica;
- non è un dazio e, per le Dogane, non entra nella base imponibile IVA.
La circolare 37 precisa che il contributo è dovuto a prescindere dal tipo di transazione: vendite e-commerce ai consumatori, acquisti di operatori commerciali (sia su piattaforme B2B sia da fornitori esteri) e anche spedizioni tra privati senza carattere commerciale. Sono escluse le merci al seguito dei passeggeri sdoganate con dichiarazione verbale. La circolare 4 esclude anche le reimportazioni di merce uscita in esportazione temporanea.
Il calendario: quattro rinvii in un anno
Sulla carta il contributo valeva dal 1° gennaio 2026. Da allora la data è stata spostata quattro volte:
- il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (articolo 5) ne ha disposto la disapplicazione fino al 30 giugno 2026, come spiega il dossier parlamentare; il testo coordinato dopo la conversione (legge 22 maggio 2026, n. 88) indica come partenza il 1° luglio 2026;
- il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 (articolo 15) ha sostituito «1° luglio 2026» con «1° ottobre 2026»;
- il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 (articolo 4) ha spostato il termine al 1° dicembre 2026, come comunicato dalle Dogane con l'avviso del 23 settembre;
- il decreto-legge 193/2026, all'articolo 1, sopprime quel rinvio e scrive direttamente «1° gennaio 2027» al posto di «1° ottobre 2026».
Il decreto-legge 193/2026, che contiene anche misure per l'autotrasporto sul caro gasolio (sul tema vedi anche la nostra guida al rimborso accise per gli autotrasportatori), la sospensione dei canoni di leasing dei veicoli per l'autotrasporto e il contributo del 20% sul carburante agricolo, va convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni: in sede di conversione la data potrebbe ancora cambiare. Oggi la data in vigore è il 1° gennaio 2027.
Chi paga davvero
Qui sta il punto più pratico. La circolare ADM spiega che il debitore del contributo è il dichiarante, cioè chi presenta la dichiarazione doganale. In caso di rappresentanza indiretta, è debitore anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione: in pratica, spesso, l'impresa che importa.
Per le dichiarazioni ordinarie (tracciato H1) il contributo si liquida insieme agli altri tributi con il codice 159, lo stesso usato per il pagamento con bolletta A22. Per le dichiarazioni semplificate (H7), usate soprattutto da corrieri ed e-commerce, le Dogane hanno previsto una contabilizzazione periodica, ogni quindici giorni, a carico del dichiarante.
Un'altra precisazione conta per chi ordina molto. Per «spedizione» si intendono le merci spedite insieme dallo stesso speditore allo stesso destinatario con un unico contratto di trasporto. La circolare 37 fa l'esempio di cinque ordini diversi messi in un unico contenitore con un'unica lettera di vettura: sono una sola spedizione, quindi un solo contributo. Al contrario, se una stessa dichiarazione H1 contiene più spedizioni, il contributo si paga su ciascuna spedizione che non supera i 150 euro, anche se il totale della dichiarazione è più alto.
Non confonderlo con le misure europee
Sulle stesse spedizioni pesano già, o peseranno da domani, due misure dell'Unione europea che il decreto 193 non tocca:
- il dazio forfettario di 3 euro. Il regolamento (UE) 2026/382, adottato l'11 febbraio 2026, ha abolito la franchigia daziaria per le importazioni fino a 150 euro e introdotto un dazio semplificato di 3 euro sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028;
- la Union Handling Fee (UHF) da 2 euro per articolo, che si applica dal 1° novembre 2026 alle merci importate nell'ambito di vendite a distanza, a prescindere dal valore. Secondo le Dogane è permanente, non rimborsabile e rientra nella base IVA.
Il rinvio deciso dal decreto-legge 193/2026 riguarda solo il contributo italiano da 2 euro per spedizione.
Cosa fare adesso
- Fai l'elenco dei fornitori extra-UE da cui ricevi spedizioni di valore dichiarato fino a 150 euro: ricambi, consumabili, campioni, piccoli componenti. È la base per stimare quanto pesa il contributo dal 2027.
- Chiedi al corriere o allo spedizioniere doganale chi presenta la dichiarazione, con quale tipo di rappresentanza, e come intende riaddebitare il contributo: in rappresentanza indiretta il debitore sei anche tu.
- Valuta di raggruppare gli ordini: più ordini che viaggiano insieme con un unico contratto di trasporto sono una sola spedizione.
- Tieni separate le voci nei preventivi e nel controllo di gestione: contributo italiano, dazio europeo e Union Handling Fee hanno regole e date diverse.
- Segui la conversione in legge del decreto-legge 193/2026: la data del 1° gennaio 2027 potrebbe ancora cambiare.
Piccole voci di costo come queste, ripetute su decine di spedizioni, si notano solo se acquisti e margini sono sotto controllo. Se vuoi capire dove la tua azienda perde tempo e soldi tra ordini, fornitori e documenti, puoi partire dall'audit di Singularity Labs.
Fonti
- Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, articolo 1, commi 3 e 4 – Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026 (PDF) gazzettaufficiale.it
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circolare n. 37/2025 del 30 dicembre 2025 (PDF) adm.gov.it
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circolare n. 4/2026 del 5 febbraio 2026 (PDF) adm.gov.it
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avviso del 23 settembre 2026 sul differimento al 1° dicembre 2026 (PDF) adm.gov.it
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avviso del 23 ottobre 2026 su Union Handling Fee e PID dal 1° novembre 2026 (PDF) adm.gov.it
- Testo coordinato del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 – Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 (PDF) gazzettaufficiale.it
- Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, articolo 15 – Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026 (PDF) gazzettaufficiale.it
- Senato e Camera, dossier sul D.L. n. 38/2026 (7 aprile 2026, PDF) documenti.camera.it


