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Autotrasporto, canoni di leasing dei veicoli sospendibili dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027

Le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte all'Albo possono chiedere di sospendere i canoni di leasing dei veicoli in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027. Il DL 193/2026 cambia anche le fatture dei contratti non scritti e crea la lettera di vettura elettronica.

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Fila di trattori stradali bianchi parcheggiati su un piazzale davanti a un capannone logistico con le baie di carico, al tramonto
Immagine originale Singularity Labs

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale possono chiedere di sospendere i canoni di leasing dei veicoli in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027, oppure solo la quota capitale. Lo prevede l'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 e in vigore dal 24 ottobre.

Lo stesso decreto cambia anche il modo di calcolare e indicare in fattura il costo del carburante nei contratti di trasporto non scritti, porta la logistica sotto le regole del contratto di trasporto e introduce la Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe). Novità che riguardano sia i vettori sia le aziende che affidano a terzi le proprie spedizioni.

Chi può chiedere la sospensione

La misura vale per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, e solo per i contratti di locazione finanziaria (leasing) che hanno per oggetto i veicoli impiegati nell'attività. Restano fuori, quindi, i leasing su altri beni e le imprese che trasportano in conto proprio.

L'impresa può scegliere tra due strade:

  • sospendere il pagamento dei canoni in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027;
  • in alternativa, sospendere solo il rimborso della quota in conto capitale dei canoni.

Cosa succede al contratto

Il decreto fissa alcune tutele precise:

  • dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027 il leasing sospeso non può essere risolto, revocato né dichiarato decaduto dal beneficio del termine per effetto della sospensione;
  • il piano di rimborso dei canoni sospesi è dilazionato, insieme agli elementi accessori, senza alcuna formalità;
  • il termine finale del contratto è prorogato per un periodo pari a quello della sospensione;
  • gli interessi maturati durante la sospensione si pagano secondo quanto previsto dal contratto oppure, al momento della sospensione, a condizioni più favorevoli per l'impresa concordate tra le parti.

Attenzione: la sospensione non cancella i canoni, li sposta in avanti. E gli interessi del periodo restano dovuti, salvo accordi migliori con la società di leasing.

Carburante in fattura: cosa cambia

L'articolo 2 del decreto aggiunge un comma 5-bis all'articolo 83-bis del decreto-legge 112/2008. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) deve pubblicare e aggiornare ogni trimestre sul proprio sito i valori percentuali minimi e massimi dell'incidenza del costo del carburante, distinti per classi di peso dei veicoli ed elaborati sui valori indicativi dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto.

Le conseguenze sono due:

  • per i contratti di trasporto conto terzi in forma non scritta, i valori minimi sono il parametro obbligatorio per le fatture delle prestazioni effettuate dall'entrata in vigore della norma, e la fattura deve indicare distintamente la quota del corrispettivo che ne risulta;
  • per i contratti scritti stipulati da quella data, ferma la libertà delle parti di negoziare i prezzi, i valori minimi e massimi sono assunti a riferimento.

Inoltre, tra gli elementi del contratto di trasporto in forma scritta (articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 286/2005) entra una nuova voce: il valore del costo del carburante alla stipula e la sua incidenza sulle prestazioni previste dal contratto.

Logistica: si applicano le regole del trasporto

L'articolo 4 riscrive l'articolo 1677-bis del codice civile. Quando un appalto riguarda servizi di logistica (ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto), alle attività di trasferimento delle merci da un luogo all'altro si applicano in ogni caso le norme del contratto di trasporto.

Arriva la lettera di vettura elettronica

L'articolo 5 introduce la Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe) per il trasporto di merci per conto di terzi su strada in Italia. Le informazioni rilevanti per la responsabilità civile e la regolarità del trasporto (tra cui i dati che il mittente deve dare al vettore, gli elementi della lettera di vettura CMR e, se applicabili, i documenti per trasporto combinato e merci pericolose) vanno condivise tra i soggetti della filiera e rese disponibili agli organi di controllo in formato digitale, tramite piattaforme eFTI previste dal regolamento (UE) 2020/1056 o piattaforme interoperabili con queste.

Le date da tenere a mente:

  • le specifiche tecniche arriveranno con uno o più decreti del MIT, di concerto con il Ministero dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'articolo;
  • dal 9 luglio 2027 le autorità di controllo accettano le informazioni rese disponibili in formato digitale tramite queste piattaforme.

Credito d'imposta sul gasolio: cosa cambia nel calendario

L'articolo 1 interviene anche sul credito d'imposta per il caro gasolio dell'autotrasporto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33. Il decreto-legge 162/2026 aveva esteso il periodo «da marzo a settembre» fino a ottobre; il decreto 193 sopprime quella modifica e riscrive il periodo come «da marzo ad agosto». Per le spese dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 il credito è riconosciuto a parte, nel limite di 60 milioni di euro, ed è utilizzabile solo in compensazione con F24 entro il 31 dicembre 2027. Per il rimborso trimestrale delle accise sul gasolio commerciale, che è una misura diversa, vedi la nostra guida al rimborso accise per gli autotrasportatori.

Le altre misure del decreto 193

Lo stesso decreto rinvia al 1° gennaio 2027 il contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE fino a 150 euro e prevede un contributo a fondo perduto del 20% sul carburante agricolo, con domande ad Agea entro il 20 novembre, e un contributo fino al 10% sul carburante per pesca e acquacoltura, con domande dal 2 al 16 novembre.

Cosa fare adesso

  • Se hai veicoli in leasing: fai l'elenco dei contratti e delle rate in scadenza tra novembre 2026 e marzo 2027, valuta se sospendere tutto il canone o solo la quota capitale e contatta la società di leasing per la richiesta.
  • Calcola il costo reale della sospensione: chiedi il nuovo piano di rimborso e come verranno pagati gli interessi del periodo.
  • Metti per iscritto i contratti di trasporto: per quelli non scritti le fatture devono applicare i valori minimi del MIT e indicare la quota carburante. Controlla sul sito del MIT la pubblicazione dei valori trimestrali.
  • Se affidi le spedizioni a vettori: aspettati fatture con la quota carburante separata e verifica che i preventivi ne tengano conto.
  • Prepara i documenti di trasporto al digitale: chiedi al fornitore del gestionale se potrà dialogare con piattaforme eFTI, in attesa dei decreti attuativi.
  • Segui la conversione in legge: il decreto-legge va convertito entro sessanta giorni dalla pubblicazione e in quella fase il testo può cambiare.

Rate di leasing, quote carburante, documenti digitali: sono informazioni che conviene avere in un unico posto, non sparse tra email e fogli Excel. Se vuoi capire come organizzarle nella tua azienda, puoi partire dall'audit di Singularity Labs.

Fonti

  1. Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, articoli 1-5 – Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026 (PDF) gazzettaufficiale.it
  2. Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, articolo 1 – Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 (PDF) gazzettaufficiale.it