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Transizione 5.0, 197,7 milioni agli «esodati» per rinnovabili e accumuli: Urso firma il decreto, domande solo dopo un nuovo provvedimento
Firmato il 31 ottobre il decreto MIMIT sul contributo a fondo perduto da 197,7 milioni per gli esodati di Transizione 5.0: copre le spese già comunicate per rinnovabili in autoconsumo, accumuli e certificazioni. Il testo non è ancora pubblicato e per la domanda serve un altro provvedimento.

Il 31 ottobre 2026 il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto che regola il contributo a fondo perduto da 197,7 milioni di euro per gli «esodati» di Transizione 5.0, le imprese rimaste fuori dal piano 2024-2025 per esaurimento dei fondi pur avendo ricevuto dal GSE l'esito positivo della verifica tecnica. Il contributo copre le spese già comunicate per impianti rinnovabili in autoconsumo, sistemi di accumulo e certificazioni. Oggi però non si può ancora fare domanda.
La notizia arriva dal comunicato del MIMIT. Il testo del decreto non risulta ancora pubblicato: nel pomeriggio del 31 ottobre non compariva tra i decreti ministeriali sul sito del Ministero. Le modalità e i termini della domanda di erogazione saranno fissati da un successivo provvedimento direttoriale. Quindi, per ora, non ci sono date né una piattaforma ufficiale per la domanda.
Da dove arriva questo contributo
Il contributo è previsto dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026). La norma ha cambiato forma due volte in poche settimane:
- testo originario del DL 38 (in vigore dal 28 marzo 2026): per gli esodati c'era solo un credito d'imposta pari al 35% del credito richiesto per i beni 4.0, con un limite di 537 milioni di euro. Del contributo per le rinnovabili non c'era traccia;
- decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (in vigore dal 4 aprile): ha portato il credito all'89,77%, con un limite di 1.302,3 milioni, e ha inserito per la prima volta il comma 3-bis, con il contributo per impianti rinnovabili, accumuli e certificazioni (57,7 milioni nel 2026, 80 nel 2027, 60 nel 2028);
- legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 (in vigore dal 23 maggio): ha abrogato il DL 42, facendone salvi gli effetti, e ha riportato le stesse misure nel DL 38. Al comma 3-bis ha aggiunto che il contributo non è tassato.
Gli esodati hanno quindi due strumenti distinti:
- il credito d'imposta all'89,77% riguarda solo i beni 4.0 (allegati A e B della legge 232/2016) e la formazione del personale (comma 1). Se ne parla nella nostra guida all'iperammortamento 2026 e agli esodati 5.0;
- il contributo del comma 3-bis riguarda la parte energetica dell'investimento ed è quello che il decreto firmato il 31 ottobre rende operativo.
Chi può averlo
Il contributo spetta alle imprese indicate al comma 1: quelle che hanno inviato le comunicazioni di Transizione 5.0 previste dall'articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, e che hanno ricevuto dal GSE due comunicazioni. La prima dice che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità del decreto MIMIT 24 luglio 2024. La seconda segnala l'esaurimento delle risorse disponibili.
Secondo il MIMIT, le imprese beneficiarie saranno indicate in un elenco reso pubblico dal Ministero, costruito con le informazioni trasmesse dal GSE.
Quali spese copre
Il contributo è concesso in proporzione alle spese risultanti dalle comunicazioni già inviate per:
- impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio DNSH (non arrecare un danno significativo all'ambiente);
- certificazioni relative alla documentazione contabile;
- certificazioni che dimostrano la riduzione dei consumi energetici e la conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.
Non è un incentivo per nuovi acquisti: riguarda spese già indicate nelle comunicazioni di Transizione 5.0.
Quanto vale e come viene pagato
- Dotazione: 197,7 milioni di euro, cioè 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028.
- Tetto per domanda: la legge stabilisce che il contributo non può superare il credito d'imposta richiesto con le comunicazioni per le stesse spese. Il MIMIT parla di un importo proporzionato alle spese ammissibili, entro il limite dell'agevolazione riconoscibile in Transizione 5.0.
- Riduzione proporzionale: se le risorse non bastano, tutti i contributi vengono ridotti in proporzione.
- Pagamento: in più quote annuali, in proporzione alle risorse disponibili per ciascun anno. A erogare è il MIMIT, sulla base dei dati sulle spese forniti dal GSE.
- Fisco: il contributo non concorre al reddito imponibile né alla base IRAP e non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Aiuti di Stato, cumulo e controlli
La legge dice solo che il contributo si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che gli adempimenti spettano al MIMIT. Né la norma né il comunicato indicano per ora quale regime europeo si applica, quali regole di cumulo valgono o in quali casi il contributo può essere revocato. Sono elementi da leggere nel decreto, quando sarà pubblicato, e nel provvedimento direttoriale.
A che punto siamo
| Passaggio | Stato al 31 ottobre 2026 |
|---|---|
| Norma (DL 38/2026, art. 8, c. 3-bis) | In vigore dal 23 maggio 2026, dopo la conversione |
| Decreto ministeriale di attuazione | Firmato il 31 ottobre 2026, testo non ancora pubblicato |
| Elenco dei beneficiari | Sarà pubblicato dal MIMIT su dati GSE |
| Domanda di erogazione | Modalità e termini da un successivo provvedimento direttoriale |
Cosa fare adesso
- Controllate le comunicazioni del GSE. Se avete ricevuto sia l'esito di ammissibilità tecnica sia l'avviso di esaurimento delle risorse, rientrate nella platea della norma. Recuperate le ricevute e gli importi richiesti per impianti rinnovabili, accumuli e certificazioni.
- Tenete separate le voci. Il credito all'89,77% riguarda beni 4.0 e formazione e va compensato in F24 entro il 31 dicembre 2026. Questo contributo riguarda solo la parte energetica e le certificazioni.
- Preparate i documenti: fatture di impianti e accumuli, certificazioni contabili, attestazioni di riduzione dei consumi e di conformità DNSH già rilasciate.
- Seguite il sito del MIMIT. Lì usciranno il testo del decreto, l'elenco dei beneficiari e il provvedimento con modalità e termini della domanda. Diffidate di chi annuncia date o piattaforme prima di allora.
- Parlatene con il commercialista. Il contributo arriva in più anni e può essere ridotto in proporzione: va gestito bene in bilancio e nella pianificazione di cassa.
Mettere ordine nei dati prima che servano
Quando un incentivo arriva a rate e con possibili riduzioni, la differenza la fa avere fatture, certificazioni e scadenze in un unico posto. Se volete capire quanto è pronta la vostra azienda a gestire bandi e controlli senza rincorrere i documenti, potete partire da un audit di Singularity Labs.
Fonti
- MIMIT, comunicato 31 ottobre 2026: Transizione 5.0, Urso firma decreto, 198 milioni in favore delle imprese «esodate» mimit.gov.it
- Normattiva – Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 8 (testo vigente, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88) normattiva.it
- Normattiva – Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 normattiva.it
- MIMIT, elenco dei decreti ministeriali mimit.gov.it


