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Pesca e acquacoltura, contributo fino al 10% sul carburante da giugno al 15 ottobre: domande sul SIAN dal 2 al 16 novembre
Le micro, piccole e medie imprese di pesca professionale e acquacoltura possono chiedere al MASAF un contributo a fondo perduto fino al 10% della spesa per gasolio e benzina del naviglio peschereccio tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026. Domande sul SIAN dal 2 al 16 novembre 2026.

Le micro, piccole e medie imprese di pesca professionale e acquacoltura possono chiedere un contributo a fondo perduto fino al 10% della spesa per gasolio e benzina già acquistati tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026. La domanda si presenta solo online, dalle 9:00 del 2 novembre alle 23:59 del 16 novembre 2026, sulla piattaforma SIAN dedicata.
La misura è prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026). Le regole operative sono nel decreto direttoriale MASAF prot. n. 0593469 del 28 ottobre 2026, pubblicato il 29 ottobre sulla pagina del Ministero dell'agricoltura.
Non è un aiuto per comprare carburante in futuro: compensa in parte spese già sostenute nel periodo indicato, documentate con le fatture.
Chi può chiedere il contributo
Il decreto-legge riconosce il contributo alle imprese di pesca e acquacoltura in possesso dei requisiti dell'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33. È la norma che, nel testo pubblicato a marzo, aveva previsto per le imprese di pesca un credito d'imposta fino al 20% sul carburante di marzo, aprile e maggio 2026: questo contributo è una misura nuova, su un periodo diverso.
Il decreto direttoriale MASAF precisa che i beneficiari sono le microimprese, piccole e medie imprese (definizione della Raccomandazione 2003/361/CE) attive nella pesca professionale e nell'acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile.
Sono escluse:
- le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti per aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili dalla Commissione europea;
- le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe per micro e piccole imprese previste dal Quadro temporaneo europeo.
Quali spese contano
Sono ammissibili solo le spese per gasolio e benzina destinati al naviglio peschereccio: il carburante usato per qualsiasi altro impiego è escluso. Le spese si considerano al netto dell'IVA e vanno documentate con le fatture d'acquisto.
Il periodo agevolato è dal 1° giugno al 15 ottobre 2026. L'elenco degli allegati del decreto parla di fatture "effettuate nel periodo 1° giugno – 31 ottobre 2026", ma la spesa che dà diritto al contributo resta quella fino al 15 ottobre fissata dalla legge e dallo stesso decreto. Nel modello di domanda l'impresa dichiara anche che le fatture sono state pagate o sono a pagamento differito.
Quanto vale e come viene calcolato
- Percentuale: fino al 10% della spesa sostenuta nel periodo.
- Dotazione: 10 milioni di euro per il 2026.
- Regime europeo: non è un aiuto de minimis. È concesso nel Quadro temporaneo UE per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (sezione 2.1), con il regime SA.123714 dichiarato compatibile dalla Commissione con la decisione C(2026) 6046 del 28 agosto 2026.
- Tetto per impresa: l'importo complessivo degli aiuti ricevuti con quella sezione del Quadro temporaneo non può superare 50.000 euro per impresa.
- Fisco: il contributo non concorre al reddito né al valore della produzione ai fini IRAP.
Il 10% è un massimo, non una cifra garantita. Chiuse le domande, il MASAF somma le richieste ammissibili:
- se il totale è inferiore ai 10 milioni, l'aliquota è il 10% pieno;
- se è superiore, l'aliquota viene ridotta in proporzione, rapportando i 10 milioni al totale richiesto.
Sul cumulo, il decreto ammette altre agevolazioni sugli stessi costi purché, insieme, non superino il costo sostenuto, e aiuti de minimis sugli stessi costi purché non si superi l'intensità di aiuto consentita dalle regole europee.
Come si presenta la domanda
La domanda va alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) del MASAF, solo tramite la piattaforma telematica, sul modello dell'Allegato 1 del decreto. È una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e contiene, tra l'altro:
- anagrafica dell'impresa con le unità da pesca armate;
- spese per carburante dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, al netto dell'IVA;
- eventuali altri aiuti di Stato, de minimis o contributi FEAMPA ricevuti sugli stessi costi, con la dichiarazione che il cumulo resta nei limiti europei;
- la dichiarazione che il carburante è stato usato solo per il naviglio peschereccio;
- le dichiarazioni di non essere impresa in difficoltà e di non avere ordini di recupero pendenti;
- l'IBAN di un conto intestato al beneficiario.
Vanno allegate copia delle fatture di gasolio e benzina e copia di un documento d'identità valido. Entro la scadenza si può inviare una nuova domanda, che sostituisce integralmente la precedente, oppure rinunciare. Le domande inviate fuori tempo o con altre modalità sono irricevibili.
Pagamenti, controlli e revoca
Chiuse le domande, il MASAF adotta con decreto l'elenco dei beneficiari con l'importo riconosciuto a ciascuno e lo pubblica sul proprio sito. Il decreto-legge prevede il pagamento diretto sul conto corrente comunicato dal beneficiario «entro i successivi trenta giorni»; il decreto direttoriale aggiunge che i pagamenti arrivano dopo il controllo degli organi competenti sul decreto e quando le risorse sono effettivamente disponibili in bilancio.
Il MASAF fa controlli, anche a campione, su fatture e dichiarazioni. Se accerta dichiarazioni non veritiere o un'indebita fruizione del contributo, scattano revoca e recupero dell'importo con interessi e sanzioni, e per le dichiarazioni false gli atti vanno all'autorità competente per le azioni penali.
Le altre misure del decreto 193
Lo stesso decreto prevede un contributo del 20% sul carburante agricolo, con domande ad Agea entro il 20 novembre, la possibilità per l'autotrasporto conto terzi di sospendere i canoni di leasing dei veicoli fino al 31 marzo 2027 e il rinvio al 1° gennaio 2027 del contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE.
Cosa fare adesso
- Raccogli le fatture di gasolio e benzina dal 1° giugno al 15 ottobre 2026 e separa quelle del naviglio peschereccio da ogni altro uso.
- Calcola il totale al netto dell'IVA, distinto per unità da pesca.
- Verifica gli altri aiuti ricevuti sugli stessi costi (de minimis, FEAMPA, altri aiuti del Quadro temporaneo Medio Oriente) per dichiararli correttamente e non superare i 50.000 euro.
- Prepara l'Allegato 1, un documento d'identità valido e l'IBAN intestato all'impresa.
- Invia la domanda tra il 2 e il 16 novembre 2026 sulla piattaforma SIAN, senza aspettare l'ultima sera.
Il lavoro vero, con questi contributi, è ricostruire in pochi giorni spese e documenti di mesi. Un'impresa che ha fatture, consumi e mezzi già ordinati in un unico sistema prepara la domanda in poco tempo; chi deve cercare carte in più cassetti rischia errori nelle dichiarazioni, che qui costano caro. Se vuoi capire come rendere più semplice la gestione di documenti, costi e scadenze nella tua azienda, puoi partire dall'audit di Singularity Labs.
Fonti
- Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, articolo 7 – Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026 (PDF) gazzettaufficiale.it
- MASAF, decreto direttoriale prot. n. 0593469 del 28 ottobre 2026 (PDF) masaf.gov.it
- MASAF, pagina del contributo a fondo perduto per gasolio e benzina a pesca e acquacoltura masaf.gov.it
- Decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, articolo 4 – Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026 (PDF) gazzettaufficiale.it


