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Interessi di mora: non ci paghi le tasse finché non li incassi. Ma almeno li stai chiedendo?
«Interessi di mora deducibilità» è una delle ricerche più frequenti su questo tema. La regola è semplice: li tassi solo quando li incassi e li deduci solo quando li paghi. Il guaio è che molte aziende non li chiedono mai.

Tra le domande che gli imprenditori scrivono di più su Google sugli interessi di mora c'è questa: «interessi di mora deducibilità». In pratica: se li chiedo, ci pago le tasse? E se li pago a un fornitore, li scarico?
La risposta è più semplice di quanto pensi. Il problema vero, come vedremo, è un altro: quasi nessuno li chiede.
La regola: conta quando entrano o escono i soldi
Per le imprese il reddito si calcola di solito per competenza: un ricavo conta nell'anno in cui matura, anche se lo incassi dopo. Per gli interessi di mora no.
L'art. 109, comma 7, del TUIR fa un'eccezione: gli interessi di mora concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
Tradotto:
- interessi di mora che chiedi ai clienti: li tassi solo quando li incassi;
- interessi di mora che paghi ai fornitori: li deduci solo quando li paghi.
Se un cliente non ti paga mai gli interessi, non ci paghi mai le tasse. Non devi anticipare imposte su soldi che non hai visto.
Se in bilancio il commercialista li registra per competenza, nella dichiarazione dei redditi fa una variazione per allinearsi alla regola di cassa. È un passaggio tecnico: tu devi solo sapere che il fisco non ti tassa interessi che non hai incassato.
IVA: non si applica
Gli interessi moratori non entrano nella base imponibile IVA: lo dice l'art. 15 del D.P.R. 633/1972. Quando li addebiti al cliente emetti un documento con gli interessi esclusi da IVA ai sensi dell'art. 15.
Un dettaglio che in molti dimenticano: se l'importo supera 77,47 €, sul documento va l'imposta di bollo da 2 €, come per tutte le operazioni senza IVA.
Esempio di calcolo con il tasso del 2026
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso di mora per le transazioni commerciali è il 10,40% (tasso BCE 2,40% + 8 punti, come prevede il D.Lgs. 231/2002).
Hai una fattura da 20.000 € scaduta il 30 giugno 2026. Il cliente paga il 31 dicembre 2026: 184 giorni di ritardo.
- Interessi: 20.000 × 10,40% × 184 ÷ 365 = 1.048,55 €
- In più, per legge, 40 € di risarcimento forfettario per i costi di recupero.
| Cosa succede | Quando ci paghi le tasse |
|---|---|
| Il cliente paga gli interessi il 31 dicembre 2026 | Nel reddito 2026 |
| Li incassi a marzo 2027 dopo un sollecito | Nel reddito 2027 |
| Non li incassi mai | Mai |
Per calcolare i tuoi interessi in un minuto, anche a cavallo di due semestri con tassi diversi, usa il nostro calcolatore degli interessi di mora.
Il punto vero: quasi nessuno li chiede
Gli interessi di mora tra imprese decorrono in automatico, senza bisogno di una lettera di messa in mora. Eppure in moltissime PMI non vengono mai calcolati. I motivi li conosci:
- non sai quali fatture sono scadute e da quanti giorni, perché lo scadenzario è un foglio che aggiorna una persona sola;
- hai paura di rovinare il rapporto con il cliente, anche quando quel cliente ti paga sempre a 120 giorni;
- nessuno ha il compito di guardare gli incassi ogni settimana.
Il risultato: finanzi gratis i tuoi clienti. E il fisco non c'entra niente.
Non devi per forza farti pagare ogni euro. Ma devi sapere quanto vale il ritardo, cliente per cliente. Quel numero ti serve per trattare: sconto, termini più brevi, acconto alla firma.
Cosa fare domani mattina
- Estrai l'elenco delle fatture scadute con data di scadenza e importo. Se non riesci a farlo in 10 minuti, il problema è già questo.
- Calcola gli interessi sui tre clienti che ti pagano più in ritardo.
- Decidi cliente per cliente: li chiedi, li usi per rinegoziare i termini, o li lasci perdere sapendo quanto ti costa.
- Se li incassi, emetti il documento senza IVA (art. 15) e ricordati il bollo sopra 77,47 €.
- Se sei tu a pagarne a un fornitore, conserva la ricevuta: li deduci nell'anno in cui li paghi.
Per i casi particolari (società in perdita, contabilità semplificata, rinunce agli interessi) parlane con il tuo commercialista: la regola di base però è questa, e ora la conosci.


