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Bollo auto 2027, esenzione fino a 80 kW: quali contribuenti rientrano e cosa manca
Il decreto esenta nel 2027 le persone fisiche soggetti passivi per una sola auto a benzina o gasolio fino a 80 kW, con requisiti specifici per moto e ciclomotori. Dopo il voto della Camera del 5 novembre, la conversione passa al Senato.

Nel 2027 l'esenzione dal bollo prevista dal decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 riguarda le persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa, non semplicemente chi possiede un veicolo. Per le auto, il beneficio interessa una sola autovettura a benzina o gasolio, anche ibrida, fino a 80 kW, regolarmente assicurata. Moto e ciclomotori hanno requisiti distinti. La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione il 5 novembre: il provvedimento è ora al Senato, come A.S. 2085, e deve essere convertito entro il 16 novembre.
Il decreto è in vigore dal 18 settembre 2026, come indica la Gazzetta Ufficiale. Il testo trasmesso al Senato permette di confrontare la versione originaria con quella modificata dalla Camera. La conversione, però, non è ancora completata: prima di organizzare i pagamenti occorre seguire il testo definitivo e le indicazioni dell'amministrazione competente.
Chi non paga il bollo nel 2027
L'articolo 2 stabilisce i requisiti dell'esenzione:
- Chi beneficia: le persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica per le autovetture indicate dalla norma. Le società, quando sono esse i soggetti passivi, non rientrano in questa esenzione.
- Quale veicolo: una sola autovettura regolarmente assicurata, alimentata a benzina o gasolio, «anche in combinazione con altra fonte di propulsione». Sono quindi comprese le ibride con uno di questi carburanti.
- Quale potenza: non superiore a 80 kW. Il limite comprende anche un'auto da esattamente 80 kW: il valore da controllare è quello espresso in kilowatt, senza affidarsi a conversioni approssimative in cavalli.
- Quali versamenti: quelli il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Essere proprietario o intestatario e risultare soggetto passivo non sono espressioni da usare come sinonimi. La verifica richiesta dal decreto riguarda il contribuente tenuto al tributo: non basta fermarsi al nome riportato nei documenti del mezzo.
Se la stessa persona fisica risulta soggetto passivo per più autovetture agevolabili, l'esenzione si applica a quella con la potenza minore. A parità di potenza, conta l'importo della tassa: viene esentata l'auto per la quale, senza l'agevolazione, sarebbe dovuto il bollo meno elevato. Non è quindi una libera scelta del contribuente.
Moto e ciclomotori: il requisito da non confondere
Per motocicli e ciclomotori alimentati a benzina, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, il beneficio riguarda le persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativa a questi mezzi.
La condizione aggiuntiva è precisa: non devono risultare soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW. Il comma 3 non limita questa esclusione alle sole auto a benzina o gasolio. Dire semplicemente «non possedere auto agevolabili» cambierebbe dunque il requisito scritto nella norma.
Resta il limite di un solo veicolo regolarmente assicurato. Tra più motocicli agevolabili viene individuato quello meno potente; a parità di potenza, quello con la tassa meno elevata. Tra più ciclomotori agevolabili conta invece la data di prima immatricolazione più remota.
Regioni a statuto speciale: serve un accordo
Il comma 4 prevede l'applicazione anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio. Non basta quindi leggere i requisiti del veicolo: va verificata anche l'applicazione territoriale presso l'ente competente.
Il comma 5 prevede un trasferimento complessivo di 2.293,5 milioni di euro per il 2027, a compensazione della riduzione del gettito. Gli importi spettanti ai singoli enti saranno stabiliti con decreto del ministro dell'Economia entro il 31 marzo 2027. Il testo approvato dalla Camera prevede la previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e tiene conto degli accordi con le autonomie speciali.
Scadenze e istruzioni: cosa controllare
L’esenzione non riguarda i versamenti con termine ordinario di pagamento entro il 31 dicembre 2026. La distinzione decisiva è il termine ordinario del pagamento, non una generica indicazione dell'anno di riferimento del bollo.
Consulta le istruzioni e gli avvisi della tua Regione o dell'ente competente per verificare l'applicazione dell'agevolazione e gli eventuali adempimenti. L'articolo 2 non disciplina una procedura di domanda: questo non autorizza a presumere come verranno aggiornati gli archivi o gestiti tutti i singoli casi.
Il perimetro temporale qui descritto è quello del 2027. L'articolo 2 esaminato non permette di presentare l'esenzione come permanente: eventuali interventi successivi richiederanno una verifica separata sui testi approvati.
Cosa fare adesso
- Verifica chi è il soggetto passivo, senza basarti soltanto sulla proprietà o sull'intestazione del mezzo.
- Controlla potenza e alimentazione dell'auto e la regolarità dell'assicurazione.
- Se risultano più veicoli, applica i criteri della norma, non una scelta personale. Per moto e ciclomotori verifica l'assenza di soggettività passiva su qualsiasi autovettura fino a 80 kW.
- Controlla il termine ordinario di pagamento: la finestra prevista è quella del 2027.
- Segui la conversione e le istruzioni territoriali, compresi gli accordi richiesti per le autonomie speciali.
Cosa significa per chi ha un'impresa
Se il soggetto passivo è una società, questa esenzione per persone fisiche non si applica; restano da verificare le regole ordinarie e le eventuali altre agevolazioni. La sola etichetta di «auto aziendale» non sostituisce il controllo del contribuente e dei requisiti. Per il budget dei mezzi, tieni distinti soggettività passiva, caratteristiche tecniche e termini di pagamento.
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Fonti
- Gazzetta Ufficiale, decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 (GU Serie Generale n. 216 del 17 settembre 2026) gazzettaufficiale.it
- Camera dei deputati, scheda dell'A.C. 3106 (conversione del DL 162/2026) camera.it
- Senato, A.S. 2085: decreto-legge e testo con le modifiche della Camera, articolo 2 senato.it


