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Lotteria degli scontrini, la manovra 2027 punta ai premi istantanei: sotto i 5.000 euro pagati senza identificazione
L'articolo 31 del ddl di bilancio 2027 autorizzerebbe l'ADM ad aprire conti per pagare all'istante i premi della lotteria degli scontrini. Sotto i 5.000 euro basterebbe esibire il titolo. Il testo deve ancora passare in Parlamento.

Il disegno di legge di bilancio per il 2027, all'articolo 31, interviene sul pagamento dei premi della «lotteria dei corrispettivi», la lotteria degli scontrini. Il testo (A.C. 3174-bis) autorizzerebbe l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad aprire uno o più conti bancari o postali «per la gestione del pagamento dei relativi premi», allo scopo di assicurarne «l'attribuzione in modalità istantanea». Per i premi di importo inferiore alla soglia prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 — oggi pari a 5.000 euro — il pagamento avverrebbe «previa esibizione del titolo, senza obbligo di identificazione del vincitore». Non è ancora legge: il Parlamento deve approvare la manovra entro il 31 dicembre.
Cosa prevede l'articolo 31
L'A.C. 3174-bis è il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029». È stato stralciato dal ddl n. 3174 il 4 novembre 2026 e assegnato alla Commissione V Bilancio e Tesoro.
Il comma 1 collega i premi all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, Supplemento ordinario n. 26, in vigore dal 4 luglio 2026). Per «assicurare l'attribuzione in modalità istantanea» di quei premi, autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad aprire uno o più conti bancari o postali destinati al loro pagamento.
Il comma 2 introduce una modalità semplificata di riscossione. Se il premio è di importo inferiore a quello previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il pagamento avverrebbe mostrando il titolo, senza obbligo di identificare il vincitore. L'articolo 49 disciplina le limitazioni all'uso del contante: il comma 3-bis, nel testo vigente, riferisce il divieto del comma 1 «alla cifra di 5.000 euro» a decorrere dal 1° gennaio 2023. Un premio pari o superiore a 5.000 euro resterebbe quindi fuori da questa procedura semplificata.
Il disegno di legge non indica la data di avvio dei pagamenti istantanei né le istruzioni operative per riscuotere una vincita. Quelle modalità restano affidate, come già oggi, ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.
Come funziona oggi la lotteria degli scontrini
La lotteria esiste già. L'Agenzia delle Entrate indica come data di avvio il 1° febbraio 2021. Le regole di partecipazione sono le stesse ricapitolate dall'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2026, che riprende l'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Possono partecipare le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, pagando esclusivamente con strumenti elettronici, presso esercenti che trasmettono i corrispettivi in via telematica. Bisogna associare all'acquisto il proprio codice lotteria e pagare con strumenti di cui si è titolari, con fondi propri o di componenti del nucleo familiare, oppure in forza di una rappresentanza, alle condizioni fissate dalla norma.
Il codice lotteria si ottiene sul portale ufficiale, nella sezione «Partecipa ora», inserendo il codice fiscale. Si può stampare o salvare sul telefono e mostrare alla cassa. Secondo il portale, al sistema non arriva la descrizione di cosa si è comprato.
All'atto della vendita l'esercente deve acquisire il codice, digitandolo sul registratore telematico, leggendolo con un lettore di codice a barre oppure inserendolo sulla procedura web del portale «Fatture e corrispettivi». Secondo l'Agenzia delle Entrate, ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000 euro. Le estrazioni sono settimanali, mensili e annuali, con premi in denaro sia per il cliente sia per l'esercente che ha effettuato la vendita.
I premi «non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale»: lo dice sia il comma 540 della legge n. 232 del 2016 sia l'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2026.
Dal 1° marzo 2021, se l'esercente rifiuta il codice lotteria, il cliente può segnalarlo sul portale; le segnalazioni servono ad Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza per l'analisi del rischio di evasione.
Il comma 542 della stessa legge fissa per i premi un tetto complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, compresi quelli agli esercenti.
La modalità istantanea è prevista dal 2022
La possibilità di una lotteria «istantanea» accanto a quella «differita» non nasce con questo disegno di legge. L'articolo 1, comma 544, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, «le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite», compresi entità e numero dei premi.
La manovra non istituirebbe la lotteria e non riscriverebbe le regole di partecipazione: interverrebbe sul canale di pagamento dei premi, autorizzando conti dedicati e una riscossione semplificata sotto la soglia dei 5.000 euro. Anche con l'ok del Parlamento, servirebbero comunque i provvedimenti tecnici: oggi non c'è una data di partenza.
Cosa significa per chi ha un'impresa
Chi acquista nell'esercizio di impresa, arte o professione non partecipa alla lotteria come cliente: la norma parla di acquisti effettuati «fuori» da quell'esercizio. I biglietti virtuali non si legano quindi alle spese aziendali.
L'impresa entra in gioco se è esercente e trasmette i corrispettivi in via telematica. Deve essere in grado di acquisire il codice lotteria del cliente e di trasmettere i biglietti virtuali: l'Agenzia delle Entrate lo indica come requisito del registratore telematico. Gli esercenti che certificano le operazioni possono a loro volta ricevere premi, nel quadro del tetto annuale fissato dal comma 542.
L'articolo 31 non introduce contributi o crediti d'imposta per le imprese: riguarda solo il pagamento dei premi.
Cosa fare adesso
- Tieni distinta la lotteria che c'è già dalla novità della manovra. Le estrazioni settimanali, mensili e annuali restano attive secondo le regole vigenti. I premi istantanei dipendono dall'approvazione parlamentare e dai provvedimenti attuativi.
- Se vuoi partecipare oggi, richiedi il codice lotteria sul portale ufficiale, paga con uno strumento elettronico di cui sei titolare (o nelle altre condizioni previste dalla norma) e mostra il codice all'esercente. Nell'area riservata del portale puoi controllare biglietti e vincite.
- Non aspettarti di riscuotere un premio «all'istante» finché il disegno di legge non è approvato e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, non pubblica le modalità tecniche. Non c'è una domanda da inviare adesso per questa misura.
- Se hai un negozio o un'attività con corrispettivi telematici, verifica che il registratore possa acquisire il codice lotteria.
- Segui l'iter dell'A.C. 3174-bis. Il testo può cambiare, deve passare da Camera e Senato entro il 31 dicembre e resta una proposta fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per mettere in ordine scadenze, corrispettivi e adempimenti senza disperdere i dati tra registratori, fogli e portali, puoi richiedere l'audit gratuito di Singularity Labs.
Fonti
- Camera dei deputati, scheda dell'A.C. 3174-bis (disegno di legge di bilancio 2027) camera.it
- Camera dei deputati, testo dell'A.C. 3174-bis, Tomo I, articolo 31 (Lotteria dei corrispettivi) documenti.camera.it
- Gazzetta Ufficiale, decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (GU Serie Generale n. 152 del 3 luglio 2026, Supplemento ordinario n. 26) gazzettaufficiale.it
- Portale Lotteria degli scontrini, normativa di riferimento (art. 1, commi 540, 542 e 544, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dall'art. 18 del DL 36/2022) lotteriadegliscontrini.gov.it
- Agenzia delle Entrate, La lotteria degli scontrini agenziaentrate.gov.it
- Portale Lotteria degli scontrini, Codice lotteria lotteriadegliscontrini.gov.it
- Normattiva, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 49 (testo vigente) normattiva.it


